STATUTO DEL CENTRO STUDI VAL SAN MARTINO

 

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita l'Associazione culturale “Centro Studi, Ricerche e Documentazione Val San Martino (o, in breve, “Centro Studi Val San Martino”), di qui in avanti denominata "Associazione".

1.2 L’Associazione è apolitica, apartitica, non ha fine di lucro e si ispira a principi di trasparenza e democrazia; si riserva di adottare un proprio simbolo ed è retta dal presente Statuto.

1.3 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

1.4 L’Associazione ha sede legale in Calolziocorte (LC), Piazza Regazzoni 1, e sede operativa in Caprino Bergamasco (BG), Via Vittorio Emanuele 6.

1.5 Il Consiglio Direttivo può modificare i recapiti dell’Associazione, trasferire la sede legale nell’ambito della stessa città, nonché istituire altre sedi e/o sezioni staccate in altre località della Valle San Martino, senza modificare il presente Statuto.

 

Art. 2 – Scopi e finalità

2.1 L’Associazione intende sostenere e incrementare la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale della Valle San Martino.

2.2 In particolare, l’Associazione ha per finalità la promozione e la realizzazione di studi, ricerche, raccolte e catalogazioni di materiali documentari - condotti con rigore e metodo scientifico - aventi per oggetto di indagine i territori dei nove Comuni facenti parte del comprensorio denominato Valle San Martino: Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre de’ Busi, Vercurago (in Provincia di Lecco), Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida (in Provincia di Bergamo).

2.3 Per il raggiungimento delle suddette finalità, l’Associazione si propone di:

a.       valorizzare l’identità culturale e territoriale della Valle San Martino;

b.       pubblicare, o ripubblicare, documenti e studi di carattere archeologico, architettonico, archivistico, artistico, biblioteconomico, didattico, etnografico, folclorico, geografico, geologico, letterario, linguistico-dialettale, musicale, naturalistico, religioso, rievocativo e storico, anche attraverso l’avvio di apposite collane;

c.       pubblicare il periodico intitolato “TrapassatoPresente. Rivista del Centro Studi Val San Martino”, organo ufficiale dell’Associazione;

d.       organizzare convegni, seminari, workshop e incontri;

e.       formare e curare un centro di documentazione, un archivio e una biblioteca dell’Associazione, aperti al pubblico in idonea sede;

f.        promuovere e/o sostenere e/o coordinare progetti, studi e ricerche, fornire consulenze negli ambiti tematici di cui al punto “b.”, al fine di potenziare competenze, scambi di informazioni, possibilità di indagine;

g.       attuare un collegamento con l’ambiente scientifico (Università, Accademie, Istituzioni culturali, altri Centri studi, singoli ricercatori) e la comunità locale nelle sue diverse espressioni culturali (Enti pubblici e privati, Parrocchie, Scuole, altre Associazioni);

h.       realizzare strumenti di ricerca, di didattica e di divulgazione mediante le moderne tecnologie e le più aggiornate metodologie;

i.         sensibilizzare l’opinione pubblica sugli scopi e l’attività dell’Associazione.

2.4 Al fine di svolgere le proprie attività, L’Associazione si avvale in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie, dirette e gratuite dei propri Soci.

2.5 L’Associazione svolge qualsiasi attività rispondente alle finalità suddette per l’attuazione del proprio scopo sociale e trae i mezzi finanziari dalle entrate patrimoniali di cui al seguente articolo.

 

Art. 3 – Patrimonio ed entrate

3.1 Costituiscono le entrate patrimoniali dell’Associazione:

a.       i conferimenti dei Soci Fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione;

b.       le quote associative versate dai Soci e le loro eventuali contribuzioni volontarie straordinarie;

c.       i contributi ed i finanziamenti di Enti pubblici e privati - periodici od una tantum - mirati al sostegno dell’attività sociale e dei progetti elaborati dall’Associazione e/o all’incremento del patrimonio;

d.       le contribuzioni, elargizioni, erogazioni, donazioni, eredità, legati e lasciti in genere a favore dell’Associazione;

e.       gli eventuali proventi di gestione e gli eventuali utili di iniziative stabili od occasionali e di attività comunque svolte dall’Associazione;

f.        ogni bene immobile o mobile (compresi libri, documenti cartacei e/o multimediali, fotografie e ogni altro bene culturale) che provenga all’Associazione tramite assegnazioni e a qualsiasi titolo;

g.       i redditi derivanti dal patrimonio.

3.2 Le entrate predette, nonché i beni mobili ed immobili eventualmente acquistati con tali entrate, costituiscono il fondo comune dell’Associazione, con cui si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa e per l’attuazione del suo scopo sociale.

3.3 I Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la propria quota in caso di recesso, di esclusione o comunque di cessazione del rapporto associativo; l’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso oltre al versamento iniziale all’atto dell’ammissione ed alla quota annua di iscrizione. La quota sociale è intrasmissibile, sia per atto tra vivi sia per mortis causa, e non è rivalutabile.

3.4 I versamenti dei Soci sono da considerarsi a fondo perduto. Non sono quindi né rivalutabili né restituibili, neppure in caso di scioglimento dell’Associazione. Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né per mortis causa.

 

Art. 4 – Esercizio finanziario

4.1 L’esercizio finanziario e sociale dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, che espone tutte le entrate e le spese relative al periodo di un esercizio, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea dei Soci entro il giorno 30 di aprile dell'anno successivo. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

4.2 È fatto divieto distribuire, a Soci od a terzi, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Eventuali utili o avanzi di gestione concorrono a formare il patrimonio dell’Associazione per la realizzazione delle attività sociali previste dallo Statuto.

 

Art. 5 Soci

5.1 Oltre ai Soci Fondatori, possono divenire Soci tutti coloro che si riconoscono negli scopi dell’Associazione e chiedono di aderire alla stessa secondo le modalità di seguito esposte.

5.2 Tutti coloro che ritengono di poter dare un contributo importante e fattivo, qualitativamente e scientificamente elevato, per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, possono chiedere al Consiglio Direttivo di farne parte. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, decide se presentare o meno le candidature all'Assemblea dei Soci, che vota, a maggioranza semplice, l'eventuale cooptazione dei nuovi Soci.

5.3 Con le medesime modalità possono divenire Soci altre Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni culturali e di ricerca interessati alle finalità dell’Associazione e aventi attività e scopi non in contrasto o in concorrenza con quelli dell’Associazione stessa. Queste istituzioni aderiscono nella persona di un solo rappresentante da loro designato.

5.4 Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Soci Onorari scelti fra gli autori dei testi pubblicati sulla rivista ufficiale dell’Associazione e coloro che, a vario titolo, collaborano con il Consiglio Direttivo e il Gruppo di Coordinamento. I Soci Onorari sono dispensati dal versamento della quota associativa, non partecipano all’Assemblea dei Soci e non ricoprono cariche sociali all’interno dell’Associazione.

5.5 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

5.6 L’acquisto ed il mantenimento della qualità di Socio sono subordinati al versamento delle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo, da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno. Con l’adesione all’Associazione i Soci accettano il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti integrativi, impegnandosi alla loro osservanza.

5.7 È considerato decaduto il Socio che non ha provveduto al versamento della quota associativa entro l'anno di riferimento. Il Consiglio Direttivo può anche deliberare l'espulsione di un Socio per gravi motivi, ed in particolare nei casi di reiterata inosservanza del presente Statuto.

 

Art. 6 – Organi sociali

6.1 Sono Organi dell’Associazione:

1.       l’Assemblea dei Soci;

2.       il Consiglio Direttivo;

3.       il Comitato Scientifico (se nominato);

4.       il Comitato di Redazione (se nominato);

5.       il Gruppo di Coordinamento (se nominato).

 

Art. 7 – Assemblea dei Soci

7.1 L’Assemblea dei Soci, composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa, deve essere convocata in sede ordinaria non meno di una volta all’anno per esaminare la Relazione del Presidente sull’attività svolta, approvare il rendiconto finanziario (o bilancio consuntivo) e programmare l’attività sociale.

7.2 L’assemblea dei Soci è inoltre convocata in sede straordinaria su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci.

7.3 All’Assemblea dei Soci spetta anche la nomina o la revoca dei componenti degli Organi sociali, nonché l’approvazione delle modifiche statutarie e degli eventuali regolamenti interni integrativi del presente Statuto proposti dal Consiglio Direttivo.

7.4 L’Assemblea è convocata dal Presidente (o, in difetto, dal Vice-Presidente) presso la sede sociale o in altro luogo, mediante avviso pubblico affisso all’albo della sede stessa e con avviso individuale recapitato (a mano, od a mezzo posta, o via e-mail, o tramite fax) a ciascun Socio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, e contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione.

7.5 Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare in assemblea da altro Socio mediante delega scritta.

7.6 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Membro del Consiglio Direttivo più anziano d’età presente all’Assemblea; in difetto di Membri del Consiglio Direttivo spetta all’Assemblea eleggere il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un altro Socio con funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

7.7 Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, che ha luogo lo stesso giorno trascorsa un’ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto intervenuti in proprio o per delega.

7.8 Dei verbali delle deliberazioni assembleari è data pubblicità mediante affissione all’albo della sede sociale; analoga pubblicità è data ai bilanci e/o rendiconti dell’Associazione.

 

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un numero di Membri variabile, da un minimo di cinque ad un massimo di nove (compreso il Presidente) scelti fra i Soci Fondatori e gli altri Soci non Onorari. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i Membri sono rieleggibili.

8.2 Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. Si riunisce, su convocazione del Presidente, quando necessario e comunque qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Membri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, altri Soci, esperti, collaboratori o referenti esterni. Le riunioni consiliari sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione è redatto un verbale da inserire nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

8.3 La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante raccomandata, fax o posta elettronica contenenti l’ora, il luogo e l’elenco delle materie da trattare, e spediti almeno otto giorni prima dell’adunanza; in caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie brevi e con sole ventiquattro ore di preavviso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere anziano.

8.4 Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

8.5 Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all’amministrazione dei beni, all’organizzazione e al funzionamento dei servizi, nonché sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione. In particolare:

1.       nomina il Presidente, scelto fra i suoi Membri;

2.       nomina il Vice-Presidente, scelto fra i suoi Membri;

3.       nomina il Segretario, scelto fra i suoi Membri;

4.       emana le disposizioni di attuazione del tesseramento e la determinazione delle quote sociali;

5.       ratifica o revoca i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o urgenza;

6.       compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

7.       predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

8.       dispone l’impiego dei fondi e delibera l’accettazione di lasciti e di contributi e su ogni affare attinente la gestione;

9.       determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo e approva il piano delle attività;

10.   stabilisce regolamenti interni e istituisce sezioni, commissioni e/o gruppi di lavoro per l’espletamento di particolari compiti;

11.   propone l’adesione di nuovi Soci all’Assemblea, nomina il Comitato Scientifico, il Comitato di Redazione, il Gruppo di Coordinamento e designa i collaboratori esterni e consulenti;

12.   designa i rappresentanti dell’Associazione in seno ad altri organismi costituiti o costituenti;

13.   si occupa di ogni altra attività non specificatamente di competenza di altri organi.

 

Art. 9 – Il Presidente

9.1 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne dirige l’attività, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, convoca e presiede quest’ultima, cura la predisposizione del bilancio.

9.2 Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano inoltre la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

9.3 Il Presidente cura le relazioni con Enti pubblici e privati, Istituzioni e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative dell’Associazione e per lo sviluppo della medesima.

9.4 Il Presidente propone e/o coordina i programmi e l’attività dell’Associazione, cura i contatti con il Comitato scientifico.

9.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere anziano.

 

Art. 10 – Il Segretario

10.1 Il Segretario esegue tutte le disposizioni di politica economica stabilite dal Consiglio Direttivo; redige il bilancio preventivo e quello consuntivo; è garante della regolarità delle scritture e dei documenti contabili; può essere delegato dal Presidente per tutti i movimenti di cassa e di banca.

10.2 Il Segretario assiste il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni, cura la redazione dei verbali e la corrispondenza. Tiene, su delega del Consiglio Direttivo, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Libro dei Soci, ed il Libro cassa del bilancio. I Libri dell’Associazione sono consultabili dai Soci che ne fanno richiesta.

 

Art. 11 – Il Revisore dei Conti (se nominato)

11.1 La gestione dell’Associazione può essere controllata da un Revisore dei Conti eletto dall’Assemblea dei Soci, anche tra estranei all’Associazione, e scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La nomina del Revisore dei Conti è in ogni caso facoltativa.

11.2 Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Associazione ed attesta la rispondenza del rendiconto finanziario (bilancio consuntivo) alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione da consegnare all’Assemblea ordinaria annuale dell’Associazione.

 

Art. 12 – Il Comitato Scientifico (se nominato)

12.1 Il Comitato Scientifico dell’Associazione è composto da un minimo di tre Membri indicati dal Consiglio Direttivo, scelti tra studiosi ed esperti delle materie attinenti alla ragione sociale dell’Associazione a garanzia della scientificità dell’attività svolta. La nomina del Comitato Scientifico è in ogni caso facoltativa e ha durata illimitata o subordinata all’espletamento di singoli incarichi specificamente assegnati.

12.2 Il Comitato Scientifico è formalmente convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale, partecipando alla discussione degli argomenti, assicura il coordinamento delle proposte e delle osservazioni formulate in attuazione del piano di attività proposto dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 13 – Il Comitato di Redazione (se nominato)

13.1 Il Comitato di Redazione è formato da un numero illimitato di Membri scelti fra i Soci e designati dal Consiglio Direttivo, che indica altresì un Direttore responsabile. La nomina del Comitato di Redazione è in ogni caso facoltativa e i Membri, in ogni momento revocabili, durano in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo.

13.2 Il Comitato di Redazione sovrintende alla rivista ufficiale dell’Associazione “TrapassatoPresente” e ne determina la linea editoriale, i criteri e le modalità per l’accettazione e la selezione dei testi da pubblicare sulla medesima.

 

Art. 14 – Il Gruppo di Coordinamento (se nominato)

14.1 Il Gruppo di Coordinamento è formato da quattro Membri scelti fra i Soci e designati dal Consiglio Direttivo al ruolo di responsabili e coordinatori delle quattro aree tematiche generali attinenti alle finalità dell’Associazione:

1.       Quadro ambientale” (geografia, geologia, scienze naturali, territorio);

2.       Frammenti di storia” (archeologia, storia, religione, rievocazione);

3.       Parole, arti, lavori” (archeologia industriale, arte, etnografia, musica);

4.       Storie di carta” (archivistica, biblioteconomia, cartografia, letteratura).

Per la realizzazione di specifici obiettivi il Gruppo di Coordinamento può avvalersi di collaboratori scelti anche al di fuori degli organi associativi, fatta sempre salva la qualità e la scientificità del loro operato.

14.2 La nomina del Gruppo di Coordinamento è in ogni caso facoltativa e i Membri del medesimo, in ogni momento revocabili, durano in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo. 

 

Art. 15 – Gratuità delle cariche

15.1 Tutte le cariche sociali non sono retribuite. Ai Soci che ricoprono cariche sociali gratuitamente spetta tuttavia il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei modi e nelle forme valide per tutti gli aderenti e stabilite dal Consiglio Direttivo.

15.2 Per i testi redatti per la pubblicazione da parte di studiosi e ricercatori non è previsto alcun compenso. L’Associazione acquisisce inoltre, nei limiti previsti dalle norme di legge, i “diritti di proprietà” di testi, fotografie, disegni e altri materiali pubblicati, in quanto non già di proprietà di terzi. I proventi introitati mediante la vendita delle pubblicazioni o attraverso altre iniziative sociali entrano a far parte del patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 16 – Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell’Associazione

16.1 Le proposte di modifica al presente Statuto, presentate dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci, vengono deliberate con il voto favorevole di almeno ¾ dei Soci presenti (in proprio o per delega).

16.2 Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato con il voto favorevole di almeno ¾ dei Soci presenti (in proprio o per delega) nell'apposita Assemblea straordinaria all'uopo convocata.

16.3 In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’Assemblea straordinaria dei Soci delibera sulla devoluzione del patrimonio sociale a fini di pubblica utilità o ad altra Associazione con finalità analoghe, oppure, in subordine, ad altro ente di diritto pubblico con sede nel comprensorio della Valle San Martino.

 

Art. 17 – Clausola compromissoria

17.1 Tutte le controversie tra Soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi Organi - che sorgessero in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possano formare oggetto di compromesso - sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

17.2 L’Arbitro è scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’Arbitro provvede il Presidente del Consiglio Notarile di Lecco o di Bergamo.

 

Art. 18 – Norma di rinvio

18.1 Per tutto quanto qui non previsto, si fa pieno riferimento alla vigente legislazione in materia di Associazioni.